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Attuare la legge campana sull’agricoltura sociale

Intervento introduttivo al Seminario organizzato da Acli Terra a Napoli il 18 giugno 2012

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La Campania è stata tra le prime Regioni italiane, all’indomani dell’avvio della programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013, a intervenire sull’AS inizialmente con fondi delle politiche sociali e, successivamente, con quelli del PSR.

Il pregio di queste iniziative è stato quello di far conoscere l’AS e, soprattutto, di aggregare e sostenere esperienze significative nel mondo della cooperazione sociale.

Il limite è stato, invece, quello di confinare l’AS nell’ambito dell’impresa sociale, dando all’aggettivo “sociale” il significato restrittivo di “no profit”.

“Sociale” sta per “civile” o “solidale”

Il termine “sociale” nell’ambito del fenomeno dell’AS in Italia non significa “no profit” ma ha a che fare con la virtù civile che caratterizza gli agricoltori e gli operatori che vi sono coinvolti. La virtù con cui essi adempiono volontariamente ai doveri di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost.

Mentre nei Paesi anglosassoni, la solidarietà è obbligazione morale (chi ha di più restituisce con pratiche filantropiche), nella nostra Costituzione la solidarietà politica, economica e sociale è un dovere in capo alle istituzioni, alla società civile e al singolo cittadino.

Le nostre fattorie sociali sono, dunque, imprese agricole civili che creano valore in una logica di solidarietà civile al contempo gratuita e doverosa, producendo spontaneamente condizioni di maggiore giustizia sociale e promuovendo innovazione sociale.

Esse sono, infatti, portatrici di un nuovo modello di welfare.

Non rinunciano al profitto (o reddito) derivante dalle attività solidali, ma non è questo l’unico loro obiettivo.

Considerano il profitto (o reddito) un ottimo indicatore di efficienza e di economicità delle attività svolte.

La loro caratterizzazione è quella di:

         avere un forte rapporto con il territorio;

         produrre beni relazionali;

         adottare pratiche agricole ecocompatibili;

         vivere il mercato nella sua accezione più vera: quella del mutuo vantaggio e dell’aiuto reciproco; una condizione in cui tutti i partecipanti dello scambio ricevono effettivamente un beneficio;

         relazionarsi con il pubblico non in una logica di dipendenza e di assistenzialismo, ma in una condizione che permette alla pubblica amministrazione un risparmio di risorse e alla comunità locale di avere dei servizi sociali aggiuntivi che determinano sviluppo territoriale.

Con la L.R. n. 5 del 30 marzo 2012 questa caratterizzazione delle fattorie sociali non solo viene riconosciuta ma promossa.

L’AS è considerata strumento di attuazione delle politiche regionali derivanti dalla legge 328/2000 sui servizi sociali e, in particolare:

         sostegno alle responsabilità delle famiglie

         sostegno alle donne in difficoltà

         politiche di contrasto alle dipendenze

         politiche per le persone anziane

         politiche per le persone con disabilità

         politiche di contrasto alle povertà

         politiche per le persone detenute

         politiche per gli immigrati

         sostegno alle persone con disagio psichico.

Il carattere multifunzionale dell’agricoltura viene riconosciuto e sostenuto quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

Definizione di “fattoria sociale”:

“Impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, che svolge l’attività produttiva agricola in modo integrato con l’offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi e occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore”.

Il titolo di “fattoria sociale” è riconosciuto: 

-        all’impresa sociale che opera nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’ambiente, del turismo sociale e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, che svolge attività agricola e prevede nello statuto l’inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;

(è presa in considerazione un’impresa no profit che può non svolgere prevalentemente attività agricola ma deve per statuto assumere persone svantaggiate; può dunque trattarsi anche di un’impresa che non necessariamente debba essere iscritta alla Camera di Commercio come impresa agricola se l’attività agricola è residuale)

-        all’impresa agricola che integra in modo sostanziale e continuativo nell’attività produttiva la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali;

(si tratta dell’impresa agricola ex art. 2135 c.c. a cui starebbe molto stretta l’applicazione del criterio della prevalenza e della connessione. Per poter far fronte al costo degli operatori sociali, l’impresa agricola dovrà prevedere entrate ragguardevoli provenienti dai servizi che spesso superano quelle propriamente agricole).

-        ai cogestori dei progetti terapeutico riabilitativi individuali, sostenuti con budget di salute. 

(si tratta delle “terapie verdi” in strutture agricole non necessariamente identificabili nelle imprese agricole).

L’orto sociale

L’altra novità della L.R. n. 5 è la disciplina dell’ “orto sociale”. E’ la prima Regione ad averla fatta. Ed è significativo aver collocato tale attività nell’ambito dell’AS.

Si allargano così i confini dell’agricoltura alle attività agricole di cittadinanza attiva che si stanno espandendo in tutto il mondo.

La scelta della Regione Campania può costituire un’utile indicazione per il legislatore nazionale.

Definizione di “orto sociale”:

“Appezzamento di terreno di proprietà o di gestione pubblica appositamente destinato all’attività agricola. I soggetti designati alla conduzione degli orti sociali si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo”.

Si va oltre il concetto di “orto urbano”, che è un fenomeno specifico delle agricolture urbane e periurbane. Di conseguenza, gli orti sociali possono sorgere ovunque nel territorio regionale.

Sembrerebbe che il terreno di proprietà pubblica dove organizzare gli orti sociali potrebbe essere gestito anche da un soggetto privato o privato-sociale. Se così fosse, si aprirebbe uno spazio interessante per le imprese agricole, le fattorie sociali e i soggetti del terzo settore.  

Il registro regionale

Non pare avere una funzione di accreditamento.

(Almeno non è dichiarato nella legge; e questo lascia intendere che per le attività che richiedono particolari accreditamenti si dovranno comunque adottare le procedure stabilite dalle normative di riferimento).

Ha funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione per favorire la conoscenza dell’AS e le modalità di produzione e distribuzione dei prodotti agricoli.

(Sembra essere una sorta di marchio pubblico di garanzia dei beni e servizi prodotti dalle fattorie sociali. Se così fosse bisognerà chiarire come si potrà integrare con eventuali marchi collettivi operanti sul piano nazionale).

L’istruttoria ai fini dell’iscrizione è effettuata da una commissione costituita da membri dell’assessorato all’agricoltura e dell’assessorato alle politiche sociali.

L’osservatorio regionale

 Compiti:

         raccoglie i dati sui servizi forniti dalle fattorie sociali;

         valuta la qualità dei servizi  offerti da queste ultime e gli interventi della pubblica amministrazione nel campo degli orti sociali;

         promuove studi e ricerche e le attività e le azioni di sviluppo nell’ambito dell’agricoltura sociale.

 E’ composto dai rappresentanti dei due assessorati competenti, dal terzo settore e dalle organizzazioni agricole.

Regolamento attuativo entro 60 giorni (termini già scaduti!)

Il tutto si deve fare senza aggravio di costi per la Regione (un’operazione improbabile!)

Condizioni per attuare bene la L.R.:

1)   costituire formalmente un Tavolo regionale dell’AS

Composto da:

         Assessorati competenti – agricoltura – servizi sociali – sanità – lavoro e formazione –

         Organizzazioni professionali agricole

         Centrali cooperative

         Reti regionali di fattorie sociali e di orti sociali.

     Compiti:

         elaborare il Regolamento attuativo della L.R.

         avviare le attività di animazione, informazione e formazione necessarie per promuovere l’AS

         favorire lo scambio di esperienze.

2)   Verificare la possibilità di riaprire il bando della Misura 311 (se ancora ci fossero disponibilità finanziarie) oppure di sostenere con fondi regionali alcuni progetti territoriali (investimenti per adeguare le strutture e realizzazione di reti locali).

3)   Mettere a disposizione terreni di proprietà pubblica per promuovere fattorie sociali e orti sociali mediante la concessione in affitto a soggetti in possesso dei requisiti per essere iscritti al Registro regionale e che presentano dei progetti validi.

4)    Agevolare la partecipazione delle fattorie sociali nei Farmer’s Market mediante la creazione di appositi spazi che diano visibilità ai loro prodotti.

5)    Introdurre nei bandi per la fornitura di alimenti – emanati da enti pubblici che gestiscono mense collettive – punteggi aggiuntivi per le fattorie sociali.

6)    Introdurre nella normativa regionale l’equiparazione, ai fini urbanistici, dei fabbricati rurali adibiti ad attività sociali a quelli adibiti ad attività agrituristiche.

7)    Partecipare attivamente come “sistema regionale” all’elaborazione della legge nazionale e degli emendamenti alla bozza di Regolamento comunitario sullo sviluppo rurale.

 

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